In conformità al terzo comma dell’articolo 6 della ZPZR, cambiano le condizioni relative ai ricavi per l’ingresso nel regime delle spese forfettarie. Il contribuente che, per l’anno 2026, vorrà passare dalla determinazione della base imponibile in base alle spese effettive alla determinazione della base imponibile con considerazione delle spese forfettarie, potrà farlo a condizione che i suoi ricavi, determinati secondo le regole contabili, nell’anno 2025:
non superino 50.000 euro (in precedenza 30.000 euro), oppure
non superino 120.000 euro (in precedenza 60.000 euro) e che il contribuente sia stato, in conformità alla legge che disciplina l’assicurazione pensionistica e invalidità, assicurato obbligatoriamente sulla base dell’autoccupazione a tempo pieno per almeno nove mesi consecutivi;
non superino 120.000 euro per il titolare e un altro membro del nucleo agricolo (in precedenza 60.000 euro), che sia incluso nell’assicurazione obbligatoria pensionistica e invalidità come agricoltore o membro di nucleo agricolo, in conformità alla legge che disciplina tale assicurazione, nei casi dei contribuenti di cui al secondo comma dell’articolo 47 dello ZDoh-2 (nuclei agricoli che determinano la base imponibile considerando i ricavi effettivi e le spese effettive/forfettarie).
Novità essenziale: Con il terzo comma dell’articolo 6 della ZPRZ viene introdotta una nuova condizione per l’ingresso nel regime forfettario: non potranno optare per la determinazione forfettaria della base imponibile i contribuenti che, in un determinato periodo precedente alla richiesta, abbiano cessato l’attività o siano usciti dal regime forfettario.
Il terzo comma stabilisce che il contribuente può optare per la determinazione della base imponibile considerando le spese forfettarie solo se sono trascorsi più di cinque anni fiscali dall’uscita dal regime forfettario o dalla cessazione dell’attività, senza considerare l’anno fiscale della cessazione (e purché siano soddisfatte anche le condizioni relative ai ricavi).
Nelle disposizioni transitorie, precisamente nel secondo comma dell’articolo 20 della ZPRZ, è inoltre previsto che tale norma si applichi a tutte le uscite dal regime forfettario, a tutte le cessazioni di attività e a tutte le cessazioni della determinazione della base imponibile ai sensi del secondo comma dell’articolo 47 dello ZDoh-2 a partire dal 1° gennaio 2026.
In altre parole, il contribuente potrà (ri)entrare nel regime forfettario (se soddisfa le condizioni relative ai ricavi) solo se è uscito dal regime forfettario o ha cessato l’attività nel 2025 o prima.
Esempio: un contribuente che il 10 gennaio 2026 cessa l’attività (chiusura ditta individuale, deregistrazione affittacamere, ecc.) e poi il 1° giugno 2026 registra nuovamente l’attività, non potrà optare per il regime forfettario. In base al terzo comma, potrà accedere al regime forfettario (a condizione che l’attività rimanga continuativamente registrata) solo dal 1° gennaio 2032.
In conformità al tredicesimo comma dell’articolo 6 della ZPRZ, il contribuente deve determinare la base imponibile sulla base dei ricavi e delle spese effettive e tenere i libri contabili e la documentazione previsti per tale regime, se la media dei ricavi dell’attività, determinati secondo le norme contabili, nei due periodi d’imposta precedenti consecutivi supera:
120.000 euro qualora sia soddisfatta la condizione dell’assicurazione obbligatoria sulla base dell’autoccupazione per almeno nove mesi consecutivi in entrambi i periodi d’imposta (“s.p. ordinario” in entrambi gli anni);
50.000 euro qualora la condizione dell’assicurazione obbligatoria non sia soddisfatta per almeno nove mesi consecutivi in entrambi i periodi (“s.p. part-time” in entrambi gli anni);
85.000 euro qualora non siano soddisfatte le condizioni delle prime due categorie (un anno “ordinario”, un anno “part-time”);
120.000 euro per il titolare e un altro membro del nucleo agricolo assicurato obbligatoriamente come agricoltore, nei casi di contribuenti indicati nel sesto comma dello stesso articolo.
Queste condizioni si applicano già per l’uscita nel 2026 sulla base della media dei ricavi del 2024 e 2025.
Novità: Il quattordicesimo comma stabilisce che, nel calcolo della media dei ricavi dei due periodi d’imposta precedenti, viene considerato anche un anno precedente durante il quale il contribuente non svolgeva l’attività: in tale caso, i ricavi per quell’anno si considerano pari a zero.
Ciò significa che un contribuente che già nel primo anno di attività supera la media prevista dal tredicesimo comma dovrà uscire dal regime forfettario già dopo il primo anno.
Esempio: contribuente che inizia l’attività il 1° giugno 2025 (non soddisfa la condizione di assicurazione obbligatoria per nove mesi nel 2025) e realizza 110.000 euro di ricavi nel 2025.
Calcolo:
0 euro per il 2024 (anno senza attività)
110.000 euro per il 2025
Media: (0 + 110.000) / 2 = 55.000 euro
Poiché supera la soglia di 50.000 euro, per il 2026 dovrà uscire dal regime forfettario.
L’articolo 7 della ZPRZ introduce modifiche all’aliquota dell’imposta per i contribuenti nel regime forfettario. La nuova scala progressiva sarà applicata alle dichiarazioni fiscali per il 2026 e seguenti.
Fino a 72.000 € di base imponibile → 20%
Oltre 72.000 € → 35% (solo sulla parte eccedente)
Fino a 33.000 € → 20%
Oltre 33.000 € → 35% (solo sulla parte eccedente)
Fino a 72.000 € → 20%
Oltre 72.000 € → 35%
Ricavi 2026: 130.000 €
Contribuente con condizioni di assicurazione obbligatoria soddisfatte (“s.p. ordinario”).
Calcolo spese forfettarie (art. 59 ZDoh-2):
80% fino a 60.000 € → 48.000 €
0% oltre 60.000 € → 0 €
Totale spese forfettarie: 48.000 €
Calcolo base imponibile:
130.000 – 48.000 = 82.000 €
Calcolo imposta:
20% su 72.000 = 14.400 €
35% su 10.000 = 3.500 €
Totale: 17.900 €