Registri orari di lavoro dal 20 novembre 2023 - formulare
Si avvicina rapidamente la data in cui entrerà in vigore la legge sulle modifiche e integrazioni della legge sui documenti nel settore del lavoro e della previdenza sociale (ZEPDSV-A), entrata in vigore il 20 maggio 2023. vigore 6 mesi dopo la sua entrata in vigore, ovvero dal 20/11/2023.
Tra le modifiche più importanti apportate alla ZEPDSV vale la pena menzionare l'aggiunta dell'ambito dei dati conservati nei registri sull'utilizzo dell'orario di lavoro. Ai sensi dell'articolo 18 della ZEPDSV, attualmente è necessario inserire:
- dati relativi al numero di ore (questo significa che viene scritto solo il numero di ore svolte, es. 8 ore);
- il numero totale di ore di lavoro a tempo pieno e part-time prestate con la tipologia di orario di lavoro;
- ore lavorate durante le ore straordinarie;
- ore non lavorate per le quali viene percepita una compensazione salariale dai fondi del datore di lavoro con la tipologia di compensazione indicata;
- ore non lavorate per le quali viene percepita una compensazione salariale a spese di altre organizzazioni o datori di lavoro e autorità con un'etichetta del tipo di compensazione;
- ore non lavorate per le quali non viene percepita alcuna compensazione salariale;
- il numero di ore di lavoro sul posto di lavoro, per il quale viene considerato il periodo assicurativo con aumento o per il quale è obbligatoria un'assicurazione pensionistica aggiuntiva con una designazione del tipo di status.
E quali sono le novità della legge?
Secondo la ZEPDSV-A, oltre ai 7 punti di cui sopra, nei registri dell'utilizzo dell'orario di lavoro a partire dal 20 novembre 2023 compreso sarà necessario tenere quanto segue:
- l'orario di arrivo al lavoro e di partenza dal lavoro del dipendente;
- utilizzo e entità dell'utilizzo delle pause durante l'orario di lavoro (il metodo di registrazione sarà lasciato al datore di lavoro, cioè non è necessario che il tempo utilizzato venga registrato direttamente al momento della pausa, può anche essere registrato in anticipo, se, ad esempio, la pausa presso il datore di lavoro viene utilizzata costantemente in anticipo in un orario specifico);
- ore lavorate in altre condizioni di lavoro particolari derivanti dalla distribuzione dell'orario di lavoro (in particolare lavoro notturno, domenicale, a turni, festivo, lavoro in orari di lavoro condivisi e altra distribuzione dell'orario di lavoro determinata dalla legge o dal contratto collettivo);
- ore lavorate in orari di lavoro distribuiti in modo disomogeneo o in orari di lavoro temporaneamente ridistribuiti;
- inserimento del totale progressivo delle ore nella settimana, nel mese o dell'anno, che indica il periodo di riferimento di cui si tiene conto per la distribuzione disomogenea e per la ridistribuzione temporanea dell'orario di lavoro a tempo pieno (un datore di lavoro che registra manualmente l'orario di lavoro potrà inserire i dati settimanalmente).
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a informare il dipendente anche sui registri relativi all'utilizzo dell'orario di lavoro. Si precisa espressamente che il datore di lavoro fornisce al lavoratore la visione dei dati contenuti nel registro sull'utilizzo dell'orario di lavoro che lo riguardano, cosa che altrimenti, in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati personali, sarebbe già avvenuta .
Dal 20 novembre 2023 il datore di lavoro avrà inoltre l'obbligo di comunicare per iscritto al lavoratore i dati contenuti nel registro relativo all'utilizzo dell'orario di lavoro del mese precedente, ossia entro la fine del giorno di paga, per cui la comunicazione scritta può anche essere inviato elettronicamente all'indirizzo e-mail del dipendente, fornito e imposto dal datore di lavoro.
Alleghiamo un esempio di tabella - Tabella - Registro orari di lavoro, che contiene tutte le novità per la tenuta dei registri orari di lavoro dopo il 20/11/2023, che potrai utilizzare e modificare per le tue esigenze.