Regime speciale per la prestazione di servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri

06. Novembre 2024

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
Regime speciale per la prestazione di servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri

1.0 REGIME SPECIALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO STRADALE INTERNAZIONALE OCCASIONALE DI PASSEGGERI
Dal 1° aprile 2015, è introdotto un regime speciale per i soggetti passivi non residenti che prestano occasionalmente servizi di trasporto stradale internazionale di passeggeri in Slovenia.

Un soggetto passivo che non ha né sede né stabile organizzazione né residenza abituale in Slovenia e presta esclusivamente servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri può, a determinate condizioni, utilizzare una procedura semplificata per la registrazione, la dichiarazione e il pagamento dell'IVA secondo questo regime speciale.

Questo regime speciale può essere utilizzato solo per il trasporto internazionale stradale occasionale di passeggeri e non si applica al trasporto stradale internazionale di linea di passeggeri.

L'adozione del regime speciale è opzionale per i soggetti passivi che soddisfano i criteri di applicazione.

La comunicazione tra il soggetto passivo e l'autorità fiscale sarà elettronica; i soggetti passivi potranno, a partire dal 1° marzo 2015, presentare online una richiesta per ottenere un numero fiscale, se non ancora attribuito, e un numero di identificazione. L’uso di questo regime speciale sarà possibile per i periodi a partire dal 1° aprile 2015.

2.0 CONDIZIONI PER L'USO DEL REGIME SPECIALE
Il regime speciale può essere utilizzato da un soggetto passivo che non ha né sede né stabile organizzazione né residenza abituale in Slovenia (di seguito "soggetto passivo"), a condizione che:

a) svolga occasionalmente in Slovenia servizi di trasporto stradale internazionale di passeggeri con veicoli non immatricolati in Slovenia; b) non eserciti il diritto di detrazione dell'IVA (ai sensi dell’articolo 63 della ZDDV-1) o il diritto al rimborso dell’IVA (ai sensi degli articoli da 74 a 74.i della ZDDV-1); c) non effettui altre operazioni soggette all'IVA in Slovenia; d) per il calcolo e il pagamento dell’IVA sui servizi di trasporto internazionale occasionale di passeggeri in Slovenia verso persone che non siano soggetti passivi, non utilizzi il regime speciale "Tutto in uno" (VEM).

L'uso simultaneo del regime speciale per il trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri e del regime "Tutto in uno" (VEM) è escluso per i servizi a persone non soggetti passivi. Il soggetto passivo decide volontariamente quale regime speciale utilizzare.

Il trasporto stradale occasionale di passeggeri è definito come trasporto occasionale su strada, in base alla legge sui trasporti su strada, con condizioni concordate tramite contratto tra il vettore e il committente.

3.0 REGISTRAZIONE PRESSO L'AUTORITÀ FISCALE
Un soggetto passivo che effettua trasporti stradali internazionali occasionali di passeggeri deve presentare una richiesta per ottenere un numero fiscale e un numero di identificazione IVA all'autorità fiscale in formato elettronico prima di iniziare l'attività in Slovenia.

3.1 Richiesta di emissione di numero fiscale e di numero di identificazione IVA
La richiesta deve essere inviata via e-mail all'indirizzo: kc-potnik.fu@gov.si. Il richiedente deve allegare una dichiarazione che confermi di non effettuare operazioni all’interno dell'Unione o altre forniture soggette a IVA in Slovenia. Per tale dichiarazione è disponibile il modulo MF-FURS, Modulo DICHIARAZIONE (articolo 137.b, paragrafo 3 della ZDDV-1).

4.0 OBBLIGO DI NOTIFICA DEI TRASPORTI PRIMA DI OGNI VIAGGIO
Il soggetto passivo deve informare l'autorità fiscale prima di ogni viaggio in Slovenia, fornendo:

Dal 13 luglio 2018, tali informazioni devono essere comunicate tramite il portale eDavki, specifico per il regime di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri.

5.0 PERIODO D'IMPOSTA E DICHIARAZIONE IVA SPECIALE (DDV-O-OP)
5.1 Periodo d'imposta
Il periodo d'imposta è l'anno solare. Al termine dell'uso del regime speciale, il periodo d'imposta si conclude il giorno della cessazione.

5.2 Dichiarazione IVA speciale (Modulo DDV-O-OP)
Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IVA speciale tramite il portale eDavki, seguendo le istruzioni fornite al punto 4.0.

Hera d.o.o. può assistervi nella gestione di tutto il necessario per la registrazione e il calcolo dell'IVA. Possiamo inoltre consigliarvi nella scelta del regime fiscale più adatto alle vostre esigenze (regime speciale o normale). Per ulteriori informazioni e consulenze, non esitate a contattarci.

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