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	<title>Uncategorized Archives - Hera d.o.o.</title>
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	<description>Računovodske storitve, poslovno, finančno in davčno svetovanje</description>
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	<title>Uncategorized Archives - Hera d.o.o.</title>
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	<item>
		<title>Avviso sulla modifica dell’importo delle diarie per viaggi di lavoro all’estero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gentili Clienti, vi informiamo che a partire dal 1° gennaio 2026 è cambiato l’importo delle diarie per i viaggi di lavoro all’estero. Con tale data è entrato in vigore il nuovo Regolamento sul rimborso delle spese per i viaggi di lavoro all’estero (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/25, 3494/2025), che disciplina le modalità [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">Gentili Clienti,</p>
<p class="isSelectedEnd">vi informiamo che <strong>a partire dal 1° gennaio 2026 è cambiato l’importo delle diarie per i viaggi di lavoro all’estero</strong>.</p>
<p class="isSelectedEnd">Con tale data è entrato in vigore il <strong>nuovo Regolamento sul rimborso delle spese per i viaggi di lavoro all’estero</strong><br />
(<strong>Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/25, 3494/2025</strong>), che disciplina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti durante i viaggi di lavoro all’estero e introduce <strong>nuovi importi delle diarie</strong> in base al Paese o alla città di destinazione.</p>
<h3>Nuovi importi delle diarie</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Paese / città</th>
<th>Diaria</th>
</tr>
<tr>
<td>Albania</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Andorra</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Armenia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Australia</td>
<td>72 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Austria</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Azerbaigian</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Belgio</td>
<td>76 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Bielorussia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgaria</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Bosnia ed Erzegovina</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cipro</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Repubblica Ceca</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Montenegro</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Danimarca</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Estonia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Finlandia</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Francia</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Grecia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Georgia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Croazia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Irlanda</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Islanda</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Italia</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Giappone</td>
<td>120 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Canada</td>
<td>72 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Cina</td>
<td>53 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Cina (Hong Kong)</td>
<td>84 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Cina (Pechino, Shanghai)</td>
<td>108 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosovo</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lettonia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Liechtenstein</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lituania</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lussemburgo</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Ungheria</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Malta</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Moldavia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Monaco</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Germania</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Paesi Bassi</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Norvegia</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Nuova Zelanda</td>
<td>72 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Polonia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Portogallo</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Romania</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Russia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Russia (Mosca, San Pietroburgo)</td>
<td>96 €</td>
</tr>
<tr>
<td>San Marino</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Macedonia del Nord</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovacchia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Serbia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Spagna</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Svezia</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Svizzera</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Turchia</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Ucraina</td>
<td>48 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Vaticano</td>
<td>66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Stati Uniti d’America</td>
<td>72 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</td>
<td>66 $</td>
</tr>
<tr>
<td>Altri Paesi</td>
<td>60 $</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Calcolo dell’importo della diaria per viaggi di lavoro all’estero</h3>
<ul data-spread="false">
<li>
<p class="isSelectedEnd"><strong>oltre 6 fino a 8 ore</strong>: fino al <strong>25 %</strong> dell’importo previsto per il Paese o la città</p>
</li>
<li>
<p class="isSelectedEnd"><strong>oltre 8 fino a 14 ore</strong>: fino al <strong>75 %</strong> dell’importo previsto per il Paese o la città</p>
</li>
<li>
<p class="isSelectedEnd"><strong>oltre 14 fino a 24 ore</strong>: <strong>100 %</strong> dell’importo previsto per il Paese o la città</p>
</li>
</ul>
<p class="isSelectedEnd">Vi invitiamo a tenere conto delle nuove disposizioni del regolamento per il calcolo delle diarie relative ai viaggi di lavoro all’estero effettuati a partire dal 1° gennaio 2026.</p>
<p>Per ulteriori informazioni restiamo a vostra disposizione.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresso invernale – cosa porta la nuova legge (ZPZR) ai datori di lavoro e ai dipendenti</title>
		<link>https://www.hera.si/it/regresso-invernale-cosa-porta-la-nuova-legge-zpzr-ai-datori-di-lavoro-e-ai-dipendentiregresso-invernale-cosa-porta-la-nuova-legge-zpzr-ai-datori-di-lavoro-e-ai-dipendenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regresso-invernale-cosa-porta-la-nuova-legge-zpzr-ai-datori-di-lavoro-e-ai-dipendentiregresso-invernale-cosa-porta-la-nuova-legge-zpzr-ai-datori-di-lavoro-e-ai-dipendenti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hera.si/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>La informiamo che il Governo ha adottato una decisione in base alla quale, d'ora in poi, ogni dipendente, oltre al rimborso per le ferie annuali, ha diritto anche al rimborso invernale (cosiddetto "bonus natalizio"). Il pagamento del rimborso invernale è obbligatorio. Per l'anno 2025, il rimborso invernale deve essere pagato entro e non oltre il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">La informiamo che il Governo ha adottato una decisione in base alla quale, d'ora in poi, ogni dipendente, oltre al rimborso per le ferie annuali, ha diritto anche al rimborso invernale (cosiddetto "bonus natalizio"). Il pagamento del rimborso invernale è obbligatorio.</p>
<p dir="auto">Per l'anno 2025, il rimborso invernale deve essere pagato entro e non oltre il 18 dicembre 2025, e il suo importo ammonta a 636,86 EUR.</p>
<p dir="auto">Il pagamento del bonus natalizio non è collegato al pagamento della performance aziendale, quindi è ancora possibile erogare anche la performance aziendale oltre a esso.</p>
<p dir="auto">L'importo massimo della performance aziendale che rimane non tassata (da cui si pagano solo i contributi) ammonta a 2.507 EUR. Ciò significa che, anche dopo la novità, è possibile erogare la performance aziendale fino all'importo indicato, tenendo presente che il rimborso invernale è d'ora in poi obbligatorio e non sostituibile.</p>
<p dir="auto">Ci scusiamo per averla informata di questa modifica solo ora, poiché la regolamentazione è diventata ufficiale solo alla fine della settimana scorsa.</p>
<p dir="auto">Di seguito riportiamo alcune informazioni generali; per tutte le domande aggiuntive, siamo a sua disposizione con piacere.</p>
<p dir="auto">Il Parlamento sloveno ha approvato la Legge sul diritto al rimborso invernale (ZPZR), con la quale per la prima volta viene introdotto un nuovo diritto per tutti i dipendenti in Slovenia (incluso i funzionari): il rimborso invernale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.</p>
<p dir="auto"><strong>A chi spetta e quanto ammonta</strong> Il rimborso invernale ammonta a metà del salario minimo lordo e viene erogato in denaro. I dipendenti con orario di lavoro ridotto o quelli assunti solo per parte dell'anno ricevono una quota proporzionale (ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 67 e 67.b della ZDR-1).</p>
<p dir="auto"><strong>Scadenze per il pagamento</strong></p>
<ul dir="auto">
<li>Ordinario: entro e non oltre 18 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento per lo stipendio di novembre (nella pratica intorno al 18 dicembre).</li>
<li>Se il contratto collettivo settoriale prevede diversamente in caso di illiquidità, il termine massimo è il 31 marzo dell'anno successivo (questa opzione non si applica al settore pubblico).</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Trattamento fiscale</strong> Il rimborso invernale fino all'importo previsto dalla legge è esente dall'imposta sul reddito e dai contributi per la pensione e l'invalidità. Se viene erogato un importo superiore, l'eccedenza viene trattata come premio per performance aziendale ai sensi della ZDoh-2.</p>
<p dir="auto"><strong>Particolarità per l'anno 2025</strong> I datori di lavoro che soddisfano i requisiti (ad es. senza erogazioni di profitti o premi alla direzione) possono per l'anno 2025:</p>
<ul dir="auto">
<li>erogare almeno un quarto del rimborso entro il 18 dicembre 2025,</li>
<li>il resto entro e non oltre il 31 marzo 2026.</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità nel calcolo della base imponibile con considerazione delle spese forfettarie per l’anno 2026</title>
		<link>https://www.hera.si/it/novita-nel-calcolo-della-base-imponibile-con-considerazione-delle-spese-forfettarie-per-lanno-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-nel-calcolo-della-base-imponibile-con-considerazione-delle-spese-forfettarie-per-lanno-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A causa delle modifiche alla normativa fiscale, il calcolo delle obbligazioni fiscali per i contribuenti con regime forfettario (normiranci) nell’anno 2026 è diventato leggermente più complesso. Per facilitarvi la comprensione delle nuove regole, abbiamo preparato una tabella con gli importi approssimativi dell’imposta in base al livello dei ricavi. È importante sottolineare che, oltre all’imposta sul [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">A causa delle modifiche alla normativa fiscale, il calcolo delle obbligazioni fiscali per i contribuenti con regime forfettario (normiranci) nell’anno 2026 è diventato leggermente più complesso. Per facilitarvi la comprensione delle nuove regole, abbiamo preparato una tabella con gli importi approssimativi dell’imposta in base al livello dei ricavi.</p>
<p dir="auto">È importante sottolineare che, oltre all’imposta sul reddito, anche i contributi previdenziali sono determinati in base all’utile realizzato. A tal proposito segnaliamo che i contribuenti con ricavi compresi tra 65.000 € e 70.000 € continueranno a beneficiare di contributi previdenziali relativamente vantaggiosi, mentre al di sopra di tale soglia i contributi possono aumentare in modo significativo.</p>
<p dir="auto">Poiché non esiste una formula unica per il calcolo dei contributi, è necessario elaborare un calcolo preciso caso per caso per ogni singolo contribuente. Se avete bisogno di un calcolo personalizzato delle obbligazioni fiscali e dei contributi previdenziali, saremo lieti di essere contattati.</p>
<p dir="auto"><strong>Tabella esemplificativa</strong></p>
<p dir="auto">Ricavi 50.000 € Spese forfettarie: 40.000 € Base imponibile: 10.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 2.000 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 55.000 € Spese forfettarie: 44.000 € Base imponibile: 11.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 2.200 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 60.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 12.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 2.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 65.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 17.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 3.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 70.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 22.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 4.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 75.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 27.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 5.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 80.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 32.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 6.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 85.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 37.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 7.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 90.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 42.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 8.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 95.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 47.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 9.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 100.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 52.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 10.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 105.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 57.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 11.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 110.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 62.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 12.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 115.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 67.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 13.400 €</p>
<p dir="auto">Ricavi 120.000 € Spese forfettarie: 48.000 € Base imponibile: 72.000 € Imposta sul reddito delle persone fisiche: 14.400 €</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hera.si/it/novita-nel-calcolo-della-base-imponibile-con-considerazione-delle-spese-forfettarie-per-lanno-2026/">Novità nel calcolo della base imponibile con considerazione delle spese forfettarie per l’anno 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hera.si/it/prima">Hera d.o.o.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità nella determinazione della base imponibile con il considerando dei costi forfettari nel 2026</title>
		<link>https://www.hera.si/it/novita-nella-determinazione-della-base-imponibile-con-il-considerando-dei-costi-forfettari-nel-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-nella-determinazione-della-base-imponibile-con-il-considerando-dei-costi-forfettari-nel-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hera.si/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. Modifiche relative all’ingresso nel regime delle spese forfettarie In conformità al terzo comma dell’articolo 6 della ZPZR, cambiano le condizioni relative ai ricavi per l’ingresso nel regime delle spese forfettarie. Il contribuente che, per l’anno 2026, vorrà passare dalla determinazione della base imponibile in base alle spese effettive alla determinazione della base imponibile con [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hera.si/it/novita-nella-determinazione-della-base-imponibile-con-il-considerando-dei-costi-forfettari-nel-2026/">Novità nella determinazione della base imponibile con il considerando dei costi forfettari nel 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hera.si/it/prima">Hera d.o.o.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-start="172" data-end="248"><strong data-start="175" data-end="248">I. Modifiche relative all’ingresso nel regime delle spese forfettarie</strong></h2>
<p data-start="250" data-end="710">In conformità al terzo comma dell’articolo 6 della ZPZR, cambiano le condizioni relative ai ricavi per l’ingresso nel regime delle spese forfettarie. Il contribuente che, per l’anno 2026, vorrà passare dalla determinazione della base imponibile in base alle spese effettive alla determinazione della base imponibile con considerazione delle spese forfettarie, potrà farlo a condizione che i suoi ricavi, determinati secondo le regole contabili, nell’anno 2025:</p>
<ul data-start="712" data-end="1570">
<li data-start="712" data-end="780">
<p data-start="714" data-end="780">non superino <strong data-start="727" data-end="742">50.000 euro</strong> (in precedenza 30.000 euro), oppure</p>
</li>
<li data-start="781" data-end="1075">
<p data-start="783" data-end="1075">non superino <strong data-start="796" data-end="812">120.000 euro</strong> (in precedenza 60.000 euro) <strong data-start="841" data-end="846">e</strong> che il contribuente sia stato, in conformità alla legge che disciplina l’assicurazione pensionistica e invalidità, <strong data-start="962" data-end="1072">assicurato obbligatoriamente sulla base dell’autoccupazione a tempo pieno per almeno nove mesi consecutivi</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1076" data-end="1570">
<p data-start="1078" data-end="1570">non superino <strong data-start="1091" data-end="1161">120.000 euro per il titolare e un altro membro del nucleo agricolo</strong> (in precedenza 60.000 euro), che sia incluso nell’assicurazione obbligatoria pensionistica e invalidità come agricoltore o membro di nucleo agricolo, in conformità alla legge che disciplina tale assicurazione, nei casi dei contribuenti di cui al secondo comma dell’articolo 47 dello ZDoh-2 (nuclei agricoli che determinano la base imponibile considerando i ricavi effettivi e le spese effettive/forfettarie).</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1572" data-end="2321"><strong data-start="1572" data-end="1594">Novità essenziale:</strong> Con il terzo comma dell’articolo 6 della ZPRZ viene introdotta una nuova condizione per l’ingresso nel regime forfettario: non potranno optare per la determinazione forfettaria della base imponibile i contribuenti che, in un determinato periodo precedente alla richiesta, <strong data-start="1867" data-end="1897">abbiano cessato l’attività</strong> o <strong data-start="1900" data-end="1939">siano usciti dal regime forfettario</strong>.<br data-start="1940" data-end="1943" />Il terzo comma stabilisce che il contribuente può optare per la determinazione della base imponibile considerando le spese forfettarie <strong data-start="2078" data-end="2131">solo se sono trascorsi più di cinque anni fiscali</strong> dall’uscita dal regime forfettario o dalla cessazione dell’attività, senza considerare l’anno fiscale della cessazione (e purché siano soddisfatte anche le condizioni relative ai ricavi).</p>
<p data-start="2323" data-end="2697">Nelle disposizioni transitorie, precisamente nel secondo comma dell’articolo 20 della ZPRZ, è inoltre previsto che tale norma si applichi a tutte le uscite dal regime forfettario, a tutte le cessazioni di attività e a tutte le cessazioni della determinazione della base imponibile ai sensi del secondo comma dell’articolo 47 dello ZDoh-2 <strong data-start="2661" data-end="2694">a partire dal 1° gennaio 2026</strong>.</p>
<p data-start="2699" data-end="2905">In altre parole, il contribuente potrà (ri)entrare nel regime forfettario (se soddisfa le condizioni relative ai ricavi) <strong data-start="2820" data-end="2904">solo se è uscito dal regime forfettario o ha cessato l’attività nel 2025 o prima</strong>.</p>
<p data-start="2907" data-end="3299">Esempio: un contribuente che il 10 gennaio 2026 cessa l’attività (chiusura ditta individuale, deregistrazione affittacamere, ecc.) e poi il 1° giugno 2026 registra nuovamente l’attività, <strong data-start="3094" data-end="3140">non potrà optare per il regime forfettario</strong>. In base al terzo comma, potrà accedere al regime forfettario (a condizione che l’attività rimanga continuativamente registrata) <strong data-start="3270" data-end="3298">solo dal 1° gennaio 2032</strong>.</p>
<hr data-start="3301" data-end="3304" />
<h2 data-start="3306" data-end="3381"><strong data-start="3309" data-end="3381">II. Modifiche relative all’uscita dal regime delle spese forfettarie</strong></h2>
<p data-start="3383" data-end="3763">In conformità al tredicesimo comma dell’articolo 6 della ZPRZ, il contribuente deve determinare la base imponibile <strong data-start="3498" data-end="3547">sulla base dei ricavi e delle spese effettive</strong> e tenere i libri contabili e la documentazione previsti per tale regime, <strong data-start="3621" data-end="3661">se la media dei ricavi dell’attività</strong>, determinati secondo le norme contabili, <strong data-start="3703" data-end="3762">nei due periodi d’imposta precedenti consecutivi supera</strong>:</p>
<ul data-start="3765" data-end="4507">
<li data-start="3765" data-end="3994">
<p data-start="3767" data-end="3994"><strong data-start="3767" data-end="3783">120.000 euro</strong> qualora sia soddisfatta la condizione dell’assicurazione obbligatoria sulla base dell’autoccupazione per almeno <strong data-start="3896" data-end="3921">nove mesi consecutivi</strong> in entrambi i periodi d’imposta (“s.p. ordinario” in entrambi gli anni);</p>
</li>
<li data-start="3995" data-end="4182">
<p data-start="3997" data-end="4182"><strong data-start="3997" data-end="4012">50.000 euro</strong> qualora la condizione dell’assicurazione obbligatoria non sia soddisfatta per almeno nove mesi consecutivi in entrambi i periodi (“s.p. part-time” in entrambi gli anni);</p>
</li>
<li data-start="4183" data-end="4314">
<p data-start="4185" data-end="4314"><strong data-start="4185" data-end="4200">85.000 euro</strong> qualora non siano soddisfatte le condizioni delle prime due categorie (un anno “ordinario”, un anno “part-time”);</p>
</li>
<li data-start="4315" data-end="4507">
<p data-start="4317" data-end="4507"><strong data-start="4317" data-end="4387">120.000 euro per il titolare e un altro membro del nucleo agricolo</strong> assicurato obbligatoriamente come agricoltore, nei casi di contribuenti indicati nel sesto comma dello stesso articolo.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="4509" data-end="4616">Queste condizioni si applicano già per l’uscita nel 2026 sulla base della media dei ricavi del 2024 e 2025.</p>
<p data-start="4618" data-end="4910"><strong data-start="4618" data-end="4629">Novità:</strong> Il quattordicesimo comma stabilisce che, nel calcolo della media dei ricavi dei due periodi d’imposta precedenti, viene considerato anche un anno precedente durante il quale il contribuente non svolgeva l’attività: in tale caso, i ricavi per quell’anno si considerano pari a zero.</p>
<p data-start="4912" data-end="5087">Ciò significa che un contribuente che già nel primo anno di attività supera la media prevista dal tredicesimo comma dovrà uscire dal regime forfettario già dopo il primo anno.</p>
<p data-start="5089" data-end="5280">Esempio: contribuente che inizia l’attività il 1° giugno 2025 (non soddisfa la condizione di assicurazione obbligatoria per nove mesi nel 2025) e realizza <strong data-start="5244" data-end="5260">110.000 euro</strong> di ricavi nel 2025.</p>
<p data-start="5282" data-end="5290">Calcolo:</p>
<ul data-start="5291" data-end="5405">
<li data-start="5291" data-end="5333">
<p data-start="5293" data-end="5333">0 euro per il 2024 (anno senza attività)</p>
</li>
<li data-start="5334" data-end="5405">
<p data-start="5336" data-end="5405">110.000 euro per il 2025<br data-start="5360" data-end="5363" />Media: (0 + 110.000) / 2 = <strong data-start="5390" data-end="5405">55.000 euro</strong></p>
</li>
</ul>
<p data-start="5407" data-end="5499">Poiché supera la soglia di 50.000 euro, <strong data-start="5447" data-end="5498">per il 2026 dovrà uscire dal regime forfettario</strong>.</p>
<hr data-start="5501" data-end="5504" />
<h2 data-start="5506" data-end="5624"><strong data-start="5509" data-end="5624">III. Modifica dell’aliquota fiscale per i contribuenti che determinano la base imponibile con spese forfettarie</strong></h2>
<p data-start="5626" data-end="5831">L’articolo 7 della ZPRZ introduce modifiche all’aliquota dell’imposta per i contribuenti nel regime forfettario. La nuova scala progressiva sarà applicata alle dichiarazioni fiscali per il 2026 e seguenti.</p>
<h3 data-start="5833" data-end="5925"><strong data-start="5837" data-end="5925">1) Per i contribuenti con assicurazione obbligatoria a tempo pieno per almeno 9 mesi</strong></h3>
<ul data-start="5926" data-end="6028">
<li data-start="5926" data-end="5972">
<p data-start="5928" data-end="5972">Fino a 72.000 € di base imponibile → <strong data-start="5965" data-end="5972">20%</strong></p>
</li>
<li data-start="5973" data-end="6028">
<p data-start="5975" data-end="6028">Oltre 72.000 € → <strong data-start="5992" data-end="5999">35%</strong> (solo sulla parte eccedente)</p>
</li>
</ul>
<h3 data-start="6030" data-end="6117"><strong data-start="6034" data-end="6117">2) Per i contribuenti che NON soddisfano i 9 mesi di assicurazione obbligatoria</strong></h3>
<ul data-start="6118" data-end="6201">
<li data-start="6118" data-end="6145">
<p data-start="6120" data-end="6145">Fino a 33.000 € → <strong data-start="6138" data-end="6145">20%</strong></p>
</li>
<li data-start="6146" data-end="6201">
<p data-start="6148" data-end="6201">Oltre 33.000 € → <strong data-start="6165" data-end="6172">35%</strong> (solo sulla parte eccedente)</p>
</li>
</ul>
<h3 data-start="6203" data-end="6270"><strong data-start="6207" data-end="6270">3) Per i contribuenti del nucleo agricolo (art. precedente)</strong></h3>
<ul data-start="6271" data-end="6325">
<li data-start="6271" data-end="6298">
<p data-start="6273" data-end="6298">Fino a 72.000 € → <strong data-start="6291" data-end="6298">20%</strong></p>
</li>
<li data-start="6299" data-end="6325">
<p data-start="6301" data-end="6325">Oltre 72.000 € → <strong data-start="6318" data-end="6325">35%</strong></p>
</li>
</ul>
<hr data-start="6327" data-end="6330" />
<h3 data-start="6332" data-end="6347"><strong data-start="6336" data-end="6347">Esempio</strong></h3>
<p data-start="6348" data-end="6466">Ricavi 2026: <strong data-start="6361" data-end="6374">130.000 €</strong><br data-start="6374" data-end="6377" />Contribuente con condizioni di assicurazione obbligatoria soddisfatte (“s.p. ordinario”).</p>
<p data-start="6468" data-end="6511">Calcolo spese forfettarie (art. 59 ZDoh-2):</p>
<ul data-start="6512" data-end="6613">
<li data-start="6512" data-end="6546">
<p data-start="6514" data-end="6546">80% fino a 60.000 € → 48.000 €</p>
</li>
<li data-start="6547" data-end="6613">
<p data-start="6549" data-end="6613">0% oltre 60.000 € → 0 €<br data-start="6572" data-end="6575" /><strong data-start="6575" data-end="6613">Totale spese forfettarie: 48.000 €</strong></p>
</li>
</ul>
<p data-start="6615" data-end="6671">Calcolo base imponibile:<br />
130.000 – 48.000 = <strong data-start="6659" data-end="6671">82.000 €</strong></p>
<p data-start="6673" data-end="6689">Calcolo imposta:</p>
<ul data-start="6690" data-end="6767">
<li data-start="6690" data-end="6718">
<p data-start="6692" data-end="6718">20% su 72.000 = 14.400 €</p>
</li>
<li data-start="6719" data-end="6767">
<p data-start="6721" data-end="6767">35% su 10.000 = 3.500 €<br data-start="6744" data-end="6747" /><strong data-start="6747" data-end="6767">Totale: 17.900 €</strong></p>
</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL PARLAMENTO HA APPROVATO IL PRIMO PACCHETTO DI MODIFICHE FISCALI</title>
		<link>https://www.hera.si/it/modifiche-fiscali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modifiche-fiscali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 13:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Modifiche fiscali Slovenia 2025 forfetari</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Parlamento ha approvato il primo pacchetto di modifiche fiscali</strong></p>
<p>Oggi il Parlamento ha approvato il primo pacchetto di modifiche fiscali, che mira a rafforzare la competitività dell’economia e il valore aggiunto. Le misure adottate includono, tra l’altro, un trattamento fiscale più favorevole per i professionisti chiave provenienti dall'estero, facilitando il premio in azioni e quote per i lavoratori e un periodo più lungo per usufruire delle agevolazioni per la transizione verde e digitale.</p>
<p>Il punto centrale del primo pacchetto di modifiche fiscali sono le misure orientate allo sviluppo, che supporteranno le attività e i dipendenti con un valore aggiunto più elevato. Con queste misure vogliamo contribuire a ridurre più rapidamente il divario con i paesi che sono leader nell'innovazione.</p>
<p>Introduciamo un trattamento fiscale più favorevole sotto forma di una riduzione dell'imposta sul reddito del 7% sul salario ricevuto, con l'intento di attrarre professionisti dall'estero. La misura si applica sia ai cittadini sloveni che agli stranieri, e sarà possibile usufruirne se la persona che arriva in Slovenia ha meno di 40 anni, non è stata residente in Slovenia negli ultimi due anni prima dell'inizio dell'impiego e avrà un salario garantito almeno pari al doppio della retribuzione media mensile. I professionisti chiave potranno usufruire di questo trattamento fiscale agevolato per un massimo di cinque anni consecutivi, e con questa misura sosterremo le condizioni per aumentare il valore aggiunto dell'economia.</p>
<p>Vogliamo anche incentivare la proprietà aziendale da parte dei lavoratori, pertanto il pacchetto di misure include anche un sistema semplificato per premiare i lavoratori con azioni e quote; questo reddito sarà escluso dall'obbligo di calcolare il reddito lordo per il datore di lavoro. Abbiamo anche affrontato le sfide delle start-up innovative in relazione alla premiazione dei dipendenti e alla garanzia della liquidità nelle fasi iniziali dell'attività, ritardando l'applicazione dell'imposta su questo reddito e, indirettamente, anche l'insorgere dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali.</p>
<p>La seconda parte del pacchetto comprende misure per migliorare la competitività (internazionale) dell’economia slovena, in cui abbiamo cercato di ascoltare i suggerimenti dell'economia. Tra le misure vi sono diverse modifiche in materia di IVA (introduzione di gruppi IVA, aumento della soglia per l'obbligo di registrazione al sistema IVA a 60.000 euro), abbiamo esteso il periodo di utilizzo delle agevolazioni per la transizione verde e digitale da uno a cinque anni, eliminato le incertezze e le restrizioni più severe per il riconoscimento fiscale delle spese per interessi su prestiti tra parti correlate, e abbiamo ascoltato anche gli agricoltori, poiché i pagamenti per l’agricoltura in zone con fattori limitanti per l’attività agricola saranno ora completamente esclusi dalla tassazione.</p>
<p>Con le misure della terza parte del pacchetto affrontiamo altre politiche e obiettivi. Abbiamo modificato l'aliquota IVA per le bevande zuccherate (con zucchero o dolcificanti aggiunti) e le bevande energetiche. Sottolineiamo che per i succhi di frutta naturali, l’acqua senza zucchero o dolcificanti aggiunti e le acque con aromi aggiunti e senza zucchero o dolcificanti aggiunti rimarrà in vigore l’aliquota IVA ridotta. Questa misura non è destinata a raccogliere ulteriori risorse finanziarie pubbliche, ma principalmente a supportare il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica.</p>
<p>Abbiamo anche istituito un sistema di reporting dei dati sulle vendite di beni e servizi tramite distributori automatici. L’emissione di ricevute non sarà obbligatoria, ma i fornitori dovranno comunicare i dati di vendita all’autorità fiscale, come già avviene per la certificazione fiscale delle fatture. Ci saranno delle eccezioni per i distributori di gettoni, i distributori di prodotti agricoli e forestali e i distributori che non richiedono alimentazione elettrica, che si trovano al di fuori dei locali commerciali del soggetto obbligato e senza la presenza di una persona fisica che possa inviare i dati di vendita tramite il distributore. Con questa misura semplifichiamo e uniformiamo le regole sulle vendite tramite distributori automatici e permettiamo un controllo fiscale più efficiente, il che avrà un effetto positivo sulla competitività dei settori economici in cui è già obbligatoria la certificazione fiscale delle fatture.</p>
<p>Con la proposta di legge viene stabilito l’obbligo di tenere registri dell'IVA dovuta e dell'IVA detraibile e di comunicare questi dati all’autorità fiscale per i contribuenti identificati per fini IVA. Si tratta di dati che i contribuenti già registrano nelle loro contabilità. L’autorità fiscale permetterà ai contribuenti di preparare una dichiarazione IVA precompilata.</p>
<p>Con queste modifiche, i contribuenti saranno alleggeriti dai requisiti di presentazione dei dati all'autorità fiscale, si ridurranno gli accertamenti fisici presso i contribuenti, e per i contribuenti più piccoli con transazioni semplici la possibilità di compilare una dichiarazione IVA precompilata faciliterà l'adempimento degli obblighi fiscali in modo corretto e tempestivo. Questo contribuirà a migliorare l'ambiente competitivo per le imprese che adempiono correttamente ai propri obblighi fiscali.</p>
<p>Per i contribuenti autonomi, sono stati modificati i requisiti per l'ingresso e la permanenza nel sistema di determinazione della base imponibile con l'uso delle spese forfettarie e, di conseguenza, anche le condizioni per determinare l’importo massimo delle spese forfettarie. Possono entrare nel sistema i contribuenti che hanno raggiunto un reddito fino a 60.000 euro nell'anno fiscale precedente e sono stati obbligatoriamente assicurati per almeno nove mesi a tempo pieno. Per gli altri contribuenti, il limite di reddito nel periodo fiscale precedente è fissato a 30.000 euro.</p>
<p>Sottolineiamo che per una parte dei contribuenti forfettari stiamo migliorando le condizioni, poiché i contribuenti forfettari completi (che sono assicurati a tempo pieno per almeno nove mesi) potranno dedurre fino all'80% delle spese per redditi fino a 60.000 euro, mentre attualmente tale possibilità era consentita solo fino a 50.000 euro.</p>
<p>L'uscita dal sistema di spese forfettarie è legata a una media dei redditi degli ultimi due anni di 60.000 euro, 30.000 euro o 45.000 euro, a seconda del soddisfacimento dei requisiti di assicurazione nei due anni precedenti.</p>
<p>Per il passaggio al nuovo sistema è previsto un periodo di transizione: le condizioni di uscita verranno verificate negli anni 2025 e 2026. Nel 2025 saranno applicate le attuali condizioni (senza modifiche), mentre nel 2026 le condizioni di uscita saranno verificate solo in base ai redditi dell’anno 2025.</p>
<p>Con queste modifiche, ci stiamo lentamente avvicinando all’obiettivo iniziale di questa misura fiscale: ridurre l'onere amministrativo per gli imprenditori con un volume d'affari limitato, tipico delle fasi iniziali dell'attività. Allo stesso tempo, con queste modifiche vogliamo anche mitigare i problemi causati dal sistema attuale a vari livelli, a causa della sua convenienza fiscale. Sottolineiamo inoltre che il sistema delle spese forfettarie è facoltativo e i contribuenti possono scegliere anche un altro metodo di determinazione della base imponibile, utilizzando le spese effettive.</p>
<p>Per le società a responsabilità limitata che operano secondo la legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, abbiamo eliminato la possibilità di determinare la base imponibile con l'uso delle spese forfettarie.</p>
<p>Una parte del pacchetto riguarda anche l'attuazione di due direttive UE e soluzioni che allineano la normativa alle sentenze o decisioni dei tribunali amministrativi, della Corte Suprema e della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, oltre a numerose soluzioni nel campo delle procedure fiscali che riducono il carico amministrativo per i contribuenti e semplificano l'adempimento degli obblighi fiscali.</p>
<p>A seguito delle modifiche, nel 2025, al termine dell'attuale ciclo di valutazione massiva delle proprietà immobiliari, sarà inviato a tutti i proprietari un avviso scritto relativo al valore delle loro</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Regime speciale per la prestazione di servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri</title>
		<link>https://www.hera.si/it/regime-speciale-per-la-prestazione-di-servizi-di-trasporto-stradale-internazionale-occasionale-di-passeggeri-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regime-speciale-per-la-prestazione-di-servizi-di-trasporto-stradale-internazionale-occasionale-di-passeggeri-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hera.si/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imposta sul valore aggiunto (IVA)per la prestazione di servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)</strong><br />
<strong>Regime speciale per la prestazione di servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri</strong></p>
<p><strong>1.0 REGIME SPECIALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO STRADALE INTERNAZIONALE OCCASIONALE DI PASSEGGERI</strong><br />
Dal 1° aprile 2015, è introdotto un regime speciale per i soggetti passivi non residenti che prestano occasionalmente servizi di trasporto stradale internazionale di passeggeri in Slovenia.</p>
<p>Un soggetto passivo che non ha né sede né stabile organizzazione né residenza abituale in Slovenia e presta esclusivamente servizi di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri può, a determinate condizioni, utilizzare una procedura semplificata per la registrazione, la dichiarazione e il pagamento dell'IVA secondo questo regime speciale.</p>
<p>Questo regime speciale può essere utilizzato solo per il trasporto internazionale stradale occasionale di passeggeri e non si applica al trasporto stradale internazionale di linea di passeggeri.</p>
<p>L'adozione del regime speciale è opzionale per i soggetti passivi che soddisfano i criteri di applicazione.</p>
<p>La comunicazione tra il soggetto passivo e l'autorità fiscale sarà elettronica; i soggetti passivi potranno, a partire dal 1° marzo 2015, presentare online una richiesta per ottenere un numero fiscale, se non ancora attribuito, e un numero di identificazione. L’uso di questo regime speciale sarà possibile per i periodi a partire dal 1° aprile 2015.</p>
<p><strong>2.0 CONDIZIONI PER L'USO DEL REGIME SPECIALE</strong><br />
Il regime speciale può essere utilizzato da un soggetto passivo che non ha né sede né stabile organizzazione né residenza abituale in Slovenia (di seguito "soggetto passivo"), a condizione che:</p>
<p>a) svolga occasionalmente in Slovenia servizi di trasporto stradale internazionale di passeggeri con veicoli non immatricolati in Slovenia; b) non eserciti il diritto di detrazione dell'IVA (ai sensi dell’articolo 63 della ZDDV-1) o il diritto al rimborso dell’IVA (ai sensi degli articoli da 74 a 74.i della ZDDV-1); c) non effettui altre operazioni soggette all'IVA in Slovenia; d) per il calcolo e il pagamento dell’IVA sui servizi di trasporto internazionale occasionale di passeggeri in Slovenia verso persone che non siano soggetti passivi, non utilizzi il regime speciale "Tutto in uno" (VEM).</p>
<p>L'uso simultaneo del regime speciale per il trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri e del regime "Tutto in uno" (VEM) è escluso per i servizi a persone non soggetti passivi. Il soggetto passivo decide volontariamente quale regime speciale utilizzare.</p>
<p>Il trasporto stradale occasionale di passeggeri è definito come trasporto occasionale su strada, in base alla legge sui trasporti su strada, con condizioni concordate tramite contratto tra il vettore e il committente.</p>
<p><strong>3.0 REGISTRAZIONE PRESSO L'AUTORITÀ FISCALE</strong><br />
Un soggetto passivo che effettua trasporti stradali internazionali occasionali di passeggeri deve presentare una richiesta per ottenere un numero fiscale e un numero di identificazione IVA all'autorità fiscale in formato elettronico prima di iniziare l'attività in Slovenia.</p>
<p><strong>3.1 Richiesta di emissione di numero fiscale e di numero di identificazione IVA</strong><br />
La richiesta deve essere inviata via e-mail all'indirizzo: <a rel="noopener">kc-potnik.fu@gov.si</a>. Il richiedente deve allegare una dichiarazione che confermi di non effettuare operazioni all’interno dell'Unione o altre forniture soggette a IVA in Slovenia. Per tale dichiarazione è disponibile il modulo MF-FURS, Modulo DICHIARAZIONE (articolo 137.b, paragrafo 3 della ZDDV-1).</p>
<p><strong>4.0 OBBLIGO DI NOTIFICA DEI TRASPORTI PRIMA DI OGNI VIAGGIO</strong><br />
Il soggetto passivo deve informare l'autorità fiscale prima di ogni viaggio in Slovenia, fornendo:</p>
<ul>
<li>il proprio numero di identificazione IVA,</li>
<li>la targa del veicolo,</li>
<li>la data e l’itinerario del viaggio previsto in Slovenia.</li>
</ul>
<p>Dal 13 luglio 2018, tali informazioni devono essere comunicate tramite il portale eDavki, specifico per il regime di trasporto stradale internazionale occasionale di passeggeri.</p>
<p><strong>5.0 PERIODO D'IMPOSTA E DICHIARAZIONE IVA SPECIALE (DDV-O-OP)</strong><br />
<strong>5.1 Periodo d'imposta</strong><br />
Il periodo d'imposta è l'anno solare. Al termine dell'uso del regime speciale, il periodo d'imposta si conclude il giorno della cessazione.</p>
<p><strong>5.2 Dichiarazione IVA speciale (Modulo DDV-O-OP)</strong><br />
Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IVA speciale tramite il portale eDavki, seguendo le istruzioni fornite al punto 4.0.</p>
<p>Hera d.o.o. può assistervi nella gestione di tutto il necessario per la registrazione e il calcolo dell'IVA. Possiamo inoltre consigliarvi nella scelta del regime fiscale più adatto alle vostre esigenze (regime speciale o normale). Per ulteriori informazioni e consulenze, non esitate a contattarci.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposta di legge per l&#039;attuazione del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Proposta di legge per l'attuazione del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività</p>
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<p><strong>Proposta di legge per l'attuazione del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività</strong></p>
<p>Il governo sloveno ha approvato una proposta di legge per l'attuazione del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività. L'obiettivo della legge è integrare nel sistema giuridico sloveno il regolamento dell'UE che regola il mercato delle cripto-attività, approvato lo scorso anno.</p>
<p>Lo scopo del regolamento è migliorare la sicurezza e la trasparenza dei sistemi finanziari digitali e garantire la protezione degli investitori. Il regolamento istituisce un quadro giuridico completo per gli emittenti di cripto-attività e i fornitori di servizi correlati, in particolare in conformità con le norme antiriciclaggio. Le nuove regole si applicano agli emittenti di token di utilità, token collegati ad attività e stablecoin. Inoltre, coprono i fornitori di servizi come le piattaforme di scambio e i portafogli per la custodia delle cripto-attività.</p>
<p>Il regolamento si concentra su aree chiave come:</p>
<ul>
<li>Requisiti di trasparenza e divulgazione per l'emissione di cripto-attività, la loro offerta pubblica e il commercio su piattaforme di scambio di cripto-attività.</li>
<li>Condizioni per l'ottenimento delle autorizzazioni e il controllo sui fornitori di servizi relativi alle cripto-attività, inclusi gli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica. Il regolamento stabilisce inoltre i requisiti per il loro funzionamento, organizzazione e gestione.</li>
<li>Norme per la protezione dei detentori di cripto-attività durante l'emissione, l'offerta pubblica e il commercio di tali attività.</li>
<li>Regolamenti per la protezione degli utenti di servizi correlati alle cripto-attività.</li>
<li>Misure per prevenire il trading con informazioni privilegiate, la divulgazione illegale di informazioni e la manipolazione del mercato, garantendo l'integrità del mercato delle cripto-attività.</li>
</ul>
<p>In conformità con il regolamento, la Slovenia autorizzerà l'Agenzia per il mercato dei valori mobiliari e la Banca di Slovenia a supervisionare e concedere licenze per le attività legate alle cripto-attività.</p>
<p>Inoltre, il governo sloveno trasporrà un altro regolamento europeo che disciplina le informazioni sui trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività in una legge separata, attualmente in fase di coordinamento tra i ministeri.</p>
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		<item>
		<title>MODIFICHE PREVISTE PER I FORFETTARI NEL 2025</title>
		<link>https://www.hera.si/it/modifiche-previste-per-i-forfettari-nel-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modifiche-previste-per-i-forfettari-nel-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Modifiche per i forfettari "full time": Il titolare di una partita IVA piena deve essere obbligatoriamente assicurato come lavoratore autonomo per almeno 9 mesi all'anno. Non sarà più possibile soddisfare il requisito di assicurazione tramite l'assicurazione di un'altra persona. I ricavi fino a 60.000 EUR consentono il riconoscimento del 80% delle spese, mentre per i [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Modifiche per i forfettari "full time":</strong></p>
<ul>
<li>Il titolare di una partita IVA piena deve essere obbligatoriamente assicurato come lavoratore autonomo per almeno 9 mesi all'anno. Non sarà più possibile soddisfare il requisito di assicurazione tramite l'assicurazione di un'altra persona.</li>
<li>I ricavi fino a 60.000 EUR consentono il riconoscimento del 80% delle spese, mentre per i ricavi superiori a 60.000 EUR il riconoscimento delle spese è pari a 0%.</li>
<li>I ricavi consentiti si riducono da 300.000 EUR a 120.000 EUR in due anni, il che significa che i ricavi annuali non devono superare in media i 60.000 EUR all'anno.</li>
<li>Si esce dal regime forfettario se i ricavi superano i 120.000 EUR in due anni consecutivi.</li>
<li>Viene introdotto l'obbligo di dichiarare i ricavi ottenuti dal forfettario tramite una persona correlata durante l'anno fiscale.</li>
</ul>
<p><strong>Modifiche fiscali:</strong></p>
<ul>
<li>Per i ricavi fino a 50.000 EUR l'obbligo fiscale annuale rimane invariato.</li>
<li>Per i ricavi tra 50.000 EUR e 60.000 EUR, l'obbligo fiscale annuale si riduce. Ad esempio, per ricavi di 60.000 EUR, l'obbligo fiscale si riduce da 3.200 EUR a 2.400 EUR, ovvero 200 EUR al mese.</li>
</ul>
<hr />
<p><strong>Modifiche per i forfettari  "part-time":</strong></p>
<ul>
<li>Per ricavi fino a 12.500 EUR si riconoscono l'80% delle spese.</li>
<li>Per ricavi tra 12.500 EUR e 30.000 EUR si riconoscono il 40% delle spese.</li>
<li>Per ricavi superiori a 30.000 EUR non si riconoscono spese (0%).</li>
<li>I ricavi consentiti si riducono da 300.000 EUR a 60.000 EUR in due anni, il che significa che i ricavi annuali non devono superare in media i 30.000 EUR all'anno.</li>
<li>Si esce dal regime forfettario se i ricavi superano i 60.000 EUR in due anni consecutivi.</li>
</ul>
<p><strong>Modifiche fiscali:</strong></p>
<ul>
<li>La tassazione dei forfettari part-time con ricavi fino a 30.000 EUR rimane invariata.</li>
<li>Per i contribuenti con ricavi superiori a 30.000 EUR, l'obbligo fiscale aumenta.</li>
<li>Le spese riconosciute per ricavi superiori a 30.000 EUR sono pari a 0%.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>CALCOLO DELL&#039;IMPOSTA SUL REDDITO D&#039;IMPRESA PER IL 2023 E DEI CONTRIBUTI PER IL 2024 PER IMPRESE INDIVIDUALI FORFETTARIE.</title>
		<link>https://www.hera.si/it/calcolo-dellimposta-sul-reddito-dimpresa-per-il-2023-e-dei-contributi-per-il-2024-per-imprese-individuali-forfettarie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcolo-dellimposta-sul-reddito-dimpresa-per-il-2023-e-dei-contributi-per-il-2024-per-imprese-individuali-forfettarie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gentili contribuenti forfettari! Come vi abbiamo già informato nel 2022, le modifiche alla Legge sul reddito, entrate in vigore nel 2023, hanno influenzato anche i contribuenti che determinano la base imponibile con spese forfettarie, poiché comportano un maggiore onere fiscale per alcuni. Ciò significa che coloro i quali ricavano entrate dall'attività che superano i 50.000,00 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex-1 overflow-hidden">
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<p>Gentili contribuenti forfettari!</p>
<p>Come vi abbiamo già informato nel 2022, le modifiche alla Legge sul reddito, entrate in vigore nel 2023, hanno influenzato anche i contribuenti che determinano la base imponibile con spese forfettarie, poiché comportano un maggiore onere fiscale per alcuni. Ciò significa che coloro i quali ricavano entrate dall'attività che superano i 50.000,00 EUR, o che non hanno occupato ininterrottamente almeno una persona per 9 mesi, o che hanno aperto un'impresa individuale part-time e i cui ricavi superano i 12.500,00 EUR (naturalmente, si tiene conto anche dell'autoimprenditorialità) pagheranno più tasse.</p>
<p>La modifica della legge non influisce solo sull'aumento dell'imposta sul reddito d'impresa, ma influisce anche notevolmente sull'importo dei contributi che il contribuente dovrà pagare nel 2024. Più alto è il reddito del contribuente, maggiore sarà l'aumento del pagamento dei contributi. Questo non si applica ai forfettari che approssimativamente non superano i 56.000 EUR di provento e ai forfettari che hanno un'impresa individuale part-time, poiché questi pagano contributi forfettari che non sono determinati sulla base dell'imponibile fiscale.</p>
<p>Di seguito vi forniamo il link per calcolare l'importo dei contributi nel 2024 per l'impresa individuale forfettaria e il link per calcolare l'imposta sul reddito d'impresa forfettaria per il 2023.</p>
<p>I nostri calcoli sono preparati sulla base dei dati attualmente noti per il salario lordo medio in Slovenia.</p>
<p>Tutti i calcoli sono esclusivamente di natura informativa. HERA d.o.o. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei calcoli. Se avete bisogno di un calcolo con dati specifici per il vostro caso, potete chiamarci al 00386 31 321 410 o scriverci a <a href="mailto:info@hera.si" target="_new" rel="noopener">info@hera.si</a>.</p>
<p>Speriamo di esservi stati d'aiuto!</p>
<p><a href="https://www.hera.si/wp-content/uploads/2023/12/Dohodnina-2023-HERA2.xlsx">Per calcolare la base imponibile e l'importo dell'imposta sul reddito d'impresa, cliccate qui!</a></p>
<p><a href="https://www.hera.si/wp-content/uploads/2023/12/Dohodnina-2024-HERA2.xlsx">Per un calcolo informativo dei contributi per il 2024, cliccate qui!</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Registri orari di lavoro - Formulare</title>
		<link>https://www.hera.si/it/registri-orari-di-lavoro-formulare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=registri-orari-di-lavoro-formulare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hera.racunovodstvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Registri orari di lavoro dal 20 novembre 2023 - formulare &#160; Si avvicina rapidamente la data in cui entrerà in vigore la legge sulle modifiche e integrazioni della legge sui documenti nel settore del lavoro e della previdenza sociale (ZEPDSV-A), entrata in vigore il 20 maggio 2023. vigore 6 mesi dopo la sua entrata in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Registri orari di lavoro dal 20 novembre 2023 - <a href="https://www.hera.si/wp-content/uploads/2023/10/Kopija-datoteke-vzorec_EDC_2023-IT.xlsx">formulare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si avvicina rapidamente la data in cui entrerà in vigore la legge sulle modifiche e integrazioni della legge sui documenti nel settore del lavoro e della previdenza sociale (ZEPDSV-A), entrata in vigore il 20 maggio 2023. vigore 6 mesi dopo la sua entrata in vigore, ovvero dal 20/11/2023.</p>
<p>Tra le modifiche più importanti apportate alla ZEPDSV vale la pena menzionare l'aggiunta dell'ambito dei dati conservati nei registri sull'utilizzo dell'orario di lavoro. Ai sensi dell'articolo 18 della ZEPDSV, attualmente è necessario inserire:</p>
<ol>
<li>dati relativi al numero di ore (questo significa che viene scritto solo il numero di ore svolte, es. 8 ore);</li>
<li>il numero totale di ore di lavoro a tempo pieno e part-time prestate con la tipologia di orario di lavoro;</li>
<li>ore lavorate durante le ore straordinarie;</li>
<li>ore non lavorate per le quali viene percepita una compensazione salariale dai fondi del datore di lavoro con la tipologia di compensazione indicata;</li>
<li>ore non lavorate per le quali viene percepita una compensazione salariale a spese di altre organizzazioni o datori di lavoro e autorità con un'etichetta del tipo di compensazione;</li>
<li>ore non lavorate per le quali non viene percepita alcuna compensazione salariale;</li>
<li>il numero di ore di lavoro sul posto di lavoro, per il quale viene considerato il periodo assicurativo con aumento o per il quale è obbligatoria un'assicurazione pensionistica aggiuntiva con una designazione del tipo di status.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>E quali sono le novità della legge?</p>
<p>Secondo la ZEPDSV-A, oltre ai 7 punti di cui sopra, nei registri dell'utilizzo dell'orario di lavoro a partire dal 20 novembre 2023 compreso sarà necessario tenere quanto segue:</p>
<ol start="8">
<li>l'orario di arrivo al lavoro e di partenza dal lavoro del dipendente;</li>
<li>utilizzo e entità dell'utilizzo delle pause durante l'orario di lavoro (il metodo di registrazione sarà lasciato al datore di lavoro, cioè non è necessario che il tempo utilizzato venga registrato direttamente al momento della pausa, può anche essere registrato in anticipo, se, ad esempio, la pausa presso il datore di lavoro viene utilizzata costantemente in anticipo in un orario specifico);</li>
<li>ore lavorate in altre condizioni di lavoro particolari derivanti dalla distribuzione dell'orario di lavoro (in particolare lavoro notturno, domenicale, a turni, festivo, lavoro in orari di lavoro condivisi e altra distribuzione dell'orario di lavoro determinata dalla legge o dal contratto collettivo);</li>
<li>ore lavorate in orari di lavoro distribuiti in modo disomogeneo o in orari di lavoro temporaneamente ridistribuiti;</li>
<li>inserimento del totale progressivo delle ore nella settimana, nel mese o dell'anno, che indica il periodo di riferimento di cui si tiene conto per la distribuzione disomogenea e per la ridistribuzione temporanea dell'orario di lavoro a tempo pieno (un datore di lavoro che registra manualmente l'orario di lavoro potrà inserire i dati settimanalmente).</li>
</ol>
<p>Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a informare il dipendente anche sui registri relativi all'utilizzo dell'orario di lavoro. Si precisa espressamente che il datore di lavoro fornisce al lavoratore la visione dei dati contenuti nel registro sull'utilizzo dell'orario di lavoro che lo riguardano, cosa che altrimenti, in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati personali, sarebbe già avvenuta .</p>
<p>Dal 20 novembre 2023 il datore di lavoro avrà inoltre l'obbligo di comunicare per iscritto al lavoratore i dati contenuti nel registro relativo all'utilizzo dell'orario di lavoro del mese precedente, ossia entro la fine del giorno di paga, per cui la comunicazione scritta può anche essere inviato elettronicamente all'indirizzo e-mail del dipendente, fornito e imposto dal datore di lavoro.</p>
<p>Alleghiamo un esempio di tabella - <a href="https://www.hera.si/wp-content/uploads/2023/10/Kopija-datoteke-vzorec_EDC_2023-IT-1.xlsx"><strong>Tabella - Registro orari di lavoro</strong></a>, che contiene tutte le novità per la tenuta dei registri orari di lavoro dopo il 20/11/2023, che potrai utilizzare e modificare per le tue esigenze.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hera.si/it/registri-orari-di-lavoro-formulare/">Registri orari di lavoro - Formulare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hera.si/it/prima">Hera d.o.o.</a>.</p>
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